Studio Medico Ester Barone
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Visite mediche e rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica

La normativa prevede:


a)  visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b)  visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della

sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c)  visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività

lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d)  visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione

specifica;

e)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

f) visita medica preventiva in fase preassuntiva

g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.


Sulla base delle risultanze della sorveglianza sanitaria il Medico Competente, per ogni lavoratore, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a)  idoneità;

b)  idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c)  inidoneità temporanea;

d)  inidoneità permanente.